Convenzione›Parte III
Art. 14
30 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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Nei casi previsti dall', paragrafi 1 e 3, nonché dall' le prestazioni solo corrisposte in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati competente per il luogo di residenza o di soggiorno delle persone in questione; in Italia: dall'Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-14