Art. 12
ConvenzioneParte III

Art. 12

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In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente qualora risieda o soggiorni nel territorio dell'altro Stato contraente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto competente, da parte dell'istituto del luogo ove risieda o soggiorna, secondo le norme vigenti per detto Istituto. In caso di temporaneo soggiorno si applica solo quando lo stato di salute della persona renda immediatamente necessaria la corresponsione di tali prestazioni. 2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, la concessione di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza è subordinata all'autorizzazione dell'Istituto competente, a meno che la corresponsione della prestazione non possa essere rinviata senza mettere seriamente in pericolo la vita o la salute dell'interessato. 3. I paragrafi precedenti sono applicabili per analogia ai familiari di una persona di cui al paragrafo 1. 4. Se in base alle norme di entrambi gli Stati contraenti si dovessero corrispondere prestazioni sanitarie ad una persona che si trovi sul territorio di uno Stato contraente, il diritto viene sospeso secondo le norme dell'altro Stato contraente.
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