Convenzione›Parte II
Art. 10
26 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonché su richiesta del lavoratore indipendente, le competenti Autorità dello Stato contraente, la cui legislazione dovrebbe applicarsi in base agli articoli da 7 a 9, possono esentare dall'applicazione di questa legislazione, a condizione che la persona interessata venga assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente.
La decisione deve tener conto della natura e delle circostanze di svolgimento dell'attività lavorativa.
Prima di decidere bisogna dar modo alle competenti Autorità dell'altro Stato contraente di esprimere in merito il proprio parere.
Se il lavoratore dipendente non è occupato nel suo territorio egli deve essere trattato come se fosse occupato in questo territorio.
Storico versioni
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