Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981. 45 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 16 Articolo 16. 1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell' Art. 17 Articolo 17. 1)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legisl Art. 18 Articolo 18. I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 second Art. 19 Articolo 19. I competenti organismi italiani applicano gli articoli 16 e 17 secondo le reg Art. 20 Articolo 20. 1. Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione se Art. 21 Articolo 21. Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ri Art. 22 Articolo 22. 1. Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia Art. 23 Articolo 23. Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere s Art. 24 Articolo 24. 1. Se una malattia professionale deve essere indennizzata secondo le legislaz Art. 25 Articolo 25. 1. Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata Art. 26 Articolo 26. 1. I lavoratori frontalieri percepiscono l'indennità di disoccupazione da par Art. 27 Articolo 27. 1. Una persona che svolge in uno Stato contraente una attività dipendente, ha Art. 28 Articolo 28. Gli assegni familiari concessi per i figli che risiedono nell'altro Stato con Art. 29 Articolo 29. 1. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di Art. 30 Articolo 30. Se, secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto d Art. 31 Articolo 31. Figli, ai sensi del presente capitolo, sono le persone per le quali sono prev parte I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale I Art. 2 Articolo 2. 1. La presente Convenzione si applica: 1) in Austria, alla legislazione concer Art. 3 Articolo 3. Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai c Art. 4 Articolo 4. Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati a Art. 5 Articolo 5. 1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai citta Art. 6 Articolo 6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazio parte II LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 7 Articolo 7. Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislaz Art. 8 Articolo 8. 1. Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano n Art. 9 Articolo 9. 1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tec Art. 10 Articolo 10. Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonché su richiesta parte III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 Articolo 11. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, comp Art. 12 Articolo 12. 1. Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritt Art. 13 Articolo 13. 1. Al titolare di pensione dovuta in virtù delle legislazioni di entrambi gli Art. 14 Articolo 14. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonché dall'articolo 13 Art. 15 Articolo 15. 1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza parte IV DISPOSIZIONI VARIE
Art. 32 Articolo 32. 1. Le competenti Autorità dei due Stati contraenti concorderanno la normativa Art. 33 Articolo 33. Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per pe Art. 34 Articolo 34. 1. Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraent Art. 35 Articolo 35. 1. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che vengano presentati in applic Art. 36 Articolo 36. 1. Gli Istituti di uno Stato contraente che, secondo la presente Convenzione, Art. 37 Articolo 37. 1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonché gli atti pubblici Art. 38 Articolo 38. Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato un anticipo Art. 39 Articolo 39. 1. Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'appli parte V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 Articolo 40. 1. In base alla presente Convenzione, ferme restando le disposizioni del para Art. 41 Articolo 41. I diritti che secondo la legislazione austriaca spettano ad una persona che a Art. 42 Articolo 42. 1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verrann Art. 43 Articolo 43. 1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati: la Conve Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360