Convenzione›Titolo IV
Art. 29
29 / 36In vigore dal 2 mar 1983
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1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio.
2) Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonché quelle ad essi commesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-29