Convenzione›Titolo IV
Art. 28
28 / 36In vigore dal 2 mar 1983
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Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente: tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni di cui all', nonché le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-28