Art. 27
ConvenzioneTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 2 mar 1983
. 1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le seguenti funzioni: a) verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione nonché degli strumenti addizionali; b) concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari più idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione degli atti summenzionati; c) dare pareri alle Autorità Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti; d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorità Competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento; e) qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorità Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle. 2) Ogni delegazione potrà essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati. 3) La Commissione mista di esperti si riunirà periodicamente in Italia ed in Argentina.
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