Art. 25
ConvenzioneTitolo IV

Art. 25

25 / 36
In vigore dal 2 mar 1983
. 1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato. 2) La demanda di prestazione presentata all'Istituzione di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione Competente dell'altro Stato, purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 3) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità e Istituzione Competente di uno dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione Competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-25