Convenzione›Titolo IV
Art. 23
23 / 36In vigore dal 2 mar 1983
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Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-23