Art. 19
Convenzione

Art. 19

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In vigore dal 2 mar 1983
. I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato, per quanto concerne la tutela in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
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