Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 2 mar 1983
. Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato Contraente, o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-18