Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 2 mar 1983
. 1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell' non può essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede. 2) Gli accordi amministrativi previsti all' prevederanno le modalità di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.
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