Art. 12
ConvenzioneTitolo III

Art. 12

17 / 36
In vigore dal 2 mar 1983
. Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-12