Convenzione›Titolo III
Art. 12
17 / 36In vigore dal 2 mar 1983
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Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-12