Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981. 38 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 15 Articolo 15. 1) a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle pre Art. 16 Articolo 16. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assic Art. 17 Articolo 17. 1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Compete Art. 18 Articolo 18. Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione del Art. 19 Articolo 19. I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Art. 2 Articolo 2. 1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Rep Art. 3 Articolo 3. La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro Art. 4 Articolo 4. I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pu Art. 5 Articolo 5. Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto Art. 6 Articolo 6. 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legisla Art. 7 Articolo 7. Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 8 Articolo 8. 1) il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto ala legisla Art. 9 Articolo 9. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo preced Art. 10 Articolo 10. Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune a titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Art. 11 Articolo 11. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legisla Art. 12 Articolo 12. Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l' Art. 13 Articolo 13. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraent Art. 14 Articolo 14. 1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza titolo IV DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 Articolo 20. Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei d Art. 21 Articolo 21. Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono riv Art. 22 Articolo 22. 1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di u Art. 23 Articolo 23. Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei d Art. 24 Articolo 24. Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni C Art. 25 Articolo 25. 1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzio Art. 26 Articolo 26. Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi ammin Art. 27 Articolo 27. 1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Art. 28 Articolo 28. Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente: tutte Art. 29 Articolo 29. 1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettu Art. 30 Articolo 30. 1) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione p Art. 31 Articolo 31. 1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da co Art. 32 Articolo 32. 1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i Art. 33 Articolo 33. Le disposizioni dell'articolo 29 paragrafo 2 sono applicabili anche alle spes Art. 34 Articolo 34. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti seco Art. 35 Articolo 35. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo Art. 36 Articolo 36. La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunc Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360