Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 dic 1982
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo scambio di note stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - FORMICA
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