Art. 4 · LEGGE 14 agosto 1982, n. 598

Art. 4

LEGGE 14 agosto 1982, n. 598

In vigore dal 9 set 1982
Liquidazione del contributo L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dalla presente legge è delegato al Registro italiano navale. Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione dei contributi, nonchè i termini da osservarsi, a pena di decadenza, ai predetti fini; la liquidazione del contributo avverrà a lavori ultimati, previo accertamento della congruità del prezzo.
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