Art. 5 · LEGGE 14 agosto 1982, n. 590

Art. 5

LEGGE 14 agosto 1982, n. 590

In vigore dal 7 set 1982
(Istituzione) A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti università degli studi: a) Università degli studi dell'Aquila; b) Università degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti. Esse sono comprese fra quelle previste dall', n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.
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