Art. 59 · Procedura d'emendamento della presente Convenzione
Convenzione

Art. 59

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Procedura d'emendamento della presente Convenzione

In vigore dal 22 ott 1982
Procedura d'emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata da un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell'Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione. 3. Con riserva delle disposizioni dell', ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, semprechè durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente. 4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto.
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