Convenzione
Art. 52
52 / 80Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
In vigore dal 22 ott 1982
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, parti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:
a) firmandola, senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
b) depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica,
d'accettazione o d'approvazione; o
c) depositando uno strumento d'adesione.
2. La presente Convenzione sarà aperta dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione.
3. Anche le unioni doganali o economiche possono, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.
4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-52