Art. 49
Convenzione

Art. 49

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In vigore dal 22 ott 1982
La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni più ampie di quelle che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare il funzionamento delle operazioni TIR.
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