Art. 45
Convenzione

Art. 45

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In vigore dal 22 ott 1982
Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d'apertura degli stessi.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-45