Art. 44
Convenzione

Art. 44

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In vigore dal 22 ott 1982
Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento: a) delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell' della presente Convenzione; e b) dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-44