Art. 37
Convenzione

Art. 37

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In vigore dal 22 ott 1982
Allorchè non è possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-37