Convenzione
Art. 36
36 / 80In vigore dal 22 ott 1982
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste della legislazione di detto Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-36