Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 22 ott 1982
Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione: a) i trasporti devono essere effettuati; i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III a); o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, semprechè siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III c); b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all' ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-3