Convenzione
Art. 29
29 / 80In vigore dal 22 ott 1982
1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose quali sono definite all', lettera k) della presente Convenzione.
2. Allorchè le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati.
3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata è senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, se necessario, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganale o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-29