Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 22 ott 1982
Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del carnet TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-24