Convenzione
Art. 19
19 / 80In vigore dal 22 ott 1982
Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il carnet TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-19