Art. 3 · Veicoli con telone
Allegato 2

Art. 3

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Veicoli con telone

In vigore dal 22 ott 1982
Veicoli con telone 1. I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli del presente regolamento semprechè esse possano essere applicate a tali veicoli. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o n. 2 a), uniti al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro dovrà essere apposto su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna. 6. a) Il telone sarà fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell', lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con i) anelli metallici applicati al veicolo; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprirà elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sè stesso di accedere al compartimento riservato al carico. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. Il telone sarà sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi, ecc.). 8. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 9. Per le legature di chiusura saranno utilizzati: a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. I cavi potranno essere muniti di in rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 10. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento). 11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata: a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, e c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale coreggia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto.
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