Allegato 2
Art. 2
66 / 80Struttura del compartimento riservato al carico
In vigore dal 22 ott 1982
Struttura del compartimento riservato al carico
1. Per soddisfare le prescrizioni dell' del presente regolamento:
a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pianali, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale.
Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale.
Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili;
c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell', lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutitivi del compartimento riservato al carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento delle merci:
i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare
tracce visibili, e
ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza dalla parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.
3. Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Sarà tuttavia ammesso il vetro ma in tal caso la presa di luce sarà munita di una rete metallica fissa che non può essere tolta dall'esterno; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm.
4. Saranno ammesse le aperture praticate nel pianale a scopi tecnici, quale l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.
Storico versioni
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