Art. 5 · LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Art. 5

LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

In vigore dal 1 gen 2006
Poteri dell'ISVAP COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 . COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 . COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 . Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.
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