Art. 1
LEGGE 12 agosto 1982, n. 569
In vigore dal 8 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
La qualifica di assistente è quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo
.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472.
Storico versioni
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