Art. 8
LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
In vigore dal 29 ago 1982
Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale e aggiunto il seguente:
"Art. 263-ter - Provvedimenti del giudice competente per il riesame. - Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.
L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.
Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia".
Storico versioni
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