Convenzione
Art. 6
6 / 23In vigore dal 22 ott 1982
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1. Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di proteggere il carattere riservato delle informazioni che riceveranno a tale titolo, in virtù delle clausole della presente Convenzione, da altro Stato contraente, o in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attività eseguita in applicazione della presente Convenzione. Allorchè degli Stati contraenti comunicheranno riservatamente informazioni a organizzazioni internazionali, saranno presi provvedimenti onde assicurare la protezione del carattere riservato di tali informazioni.
2. Gli Stati contraenti non saranno tenuti, in virtù della presente Convenzione, a fornire quelle informazioni che la legislazione nazionale non consenta siano diffuse o che comprometterebbero la sicurezza nazionale o la stessa protezione fisica del materiale nucleare.
Storico versioni
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