Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 22 ott 1982
. 1. Ciascuno Stato contraente non esporterà, o non autorizzerà la esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sarà, durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 2. Ciascuno Stato contraente non importerà, o non autorizzerà la importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sarà, durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I. 3. Uno Stato contraente non autorizzerà il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati non contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sarà protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 4. Ciascuno Stato contraente applicherà, a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali. 5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sara protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinerà e informerà preventivamente gli Stati attraverso cui sarà previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonché quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6. La responsabilità di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potrà essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualità di Stato importatore. 7. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come limitante in qualsiasi maniera la sovranità territoriale e la giurisdizione di uno Stato, incluse quelle sullo spazio aereo e sulle acque territoriali di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-4