Convenzione
Art. 3
3 / 23In vigore dal 22 ott 1982
.
Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinché, nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio o a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-3