Convenzione
Art. 20
20 / 23In vigore dal 22 ott 1982
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1. Senza pregiudicare quanto disposto all', uno Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
L'emendamento proposto sarà sottoposto al depositario che lo comunicherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti. Se la maggioranza degli Stati contraenti richiederà al depositario di convocare una conferenza per esaminare tali emendamenti, il depositario stesso inviterà tutti gli Stati contraenti a partecipare a tale conferenza che si aprirà non prima di 30 giorni dalla spedizione degli inviti. Ogni emendamento approvato in sede di conferenza da una maggioranza di due terzi di tutti gli Stati contraenti sarà comunicato, senza ritardo, dal depositario a tutti gli Stati contraenti.
2. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di qualunque altro Stato contraente il giorno in cui tale Stato contraente depositerà il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-20