Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 22 ott 1982
. 1. In caso di controversia fra due o più Stati contraenti circa l'interpretazione o applicazione della Convenzione, detti Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere la controversia stessa mediante negoziato o tutt'altro sistema pacifico di risoluzione della controversia accettabile da tutte le parti alla controversia stessa. 2. Ogni controversia di tale tipo, che non possa essere risolta come previsto al paragrafo 1, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad arbitrato o rimessa, per decisione, alla Corte internazionale di giustizia. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti alla controversia non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, una qualsiasi delle parti può richiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti alla controversia, prevale la richiesta fatta al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ogni Stato contraente può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento della sua adesione, dichiarare di non ritenersi vincolato da l'una o l'altra o da entrambe le due procedure di risoluzione delle controversie previste al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ogni Stato contraente, che abbia opposto una riserva a norma del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento togliere detta riserva mediante notifica al depositario.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-17