Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 22 ott 1982
. 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario convocherà una conferenza degli Stati contraenti, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, e di procedere alla sua valutazione con riferimento al preambolo, alla intera parte operativa nonché agli allegati, alla luce della situazione esistente in quel momento. 2. Successivamente, ad intervalli di almeno cinque anni, la maggioranza degli Stati contraenti potrà ottenere la convocazione di ulteriori conferenze con lo stesso obiettivo, sottoponendo al depositario una richiesta in tal senso.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-16