Convenzione
Art. 11
11 / 23In vigore dal 22 ott 1982
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1. I reati previsti all' saranno automaticamente compresi come ipotesi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra Stati contraenti.
Gli Stati contraenti si impegnano ad includere tali reati fra le ipotesi di estradizione in qualsiasi futuro accordo di estradizione da stipularsi tra essi contraenti.
2. Qualora uno Stato contraente, che subordini l'estradizione alla esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da parte di altro Stato contraente cui non sia vincolato da alcun trattato di estradizione, esso Stato potrà considerare la presente Convenzione quale base giuridica per la concessione dell'estradizione, limitatamente ai reati ivi contemplati.
L'estradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.
3. Gli Stati contraenti, che non subordinino l'estradizione all'esistenza di apposito trattato, riconosceranno i reati citati quali casi di estradizione tra essi Stati, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa.
4. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, ciascuno di tali reati sarà considerato come perpetrato non soltanto nel luogo in cui si è verificato ma anche nel territorio degli Stati contraenti tenuti ad esercitare la loro giurisdizione ai sensi del paragrafo 1, .
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;704#art-c-11