Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 22 ott 1982
. Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, qualora non intenda procedere all'estradizione del medesimo, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti all'esercizio dell'azione penale, secondo le procedure previste dalla legislazione di tale Stato, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato.
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