Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Articolo 2. 1. La presente Convenzione si applicherà al materiale nucleare destinato a sco Art. 3 Articolo 3. Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti necessari, a norma della pr Art. 4 Articolo 4. 1. Ciascuno Stato contraente non esporterà, o non autorizzerà la esportazione Art. 5 Articolo 5. 1. Gli Stati contraenti designeranno e renderanno reciprocamente noti, diretta Art. 6 Articolo 6. 1. Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le Art. 7 Articolo 7. 1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti: a) la ricettazione, la det Art. 8 Articolo 8. 1. Ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti eventualmente necessari Art. 9 Articolo 9. Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del Art. 10 Articolo 10. Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, Art. 11 Articolo 11. 1. I reati previsti all'articolo 7 saranno automaticamente compresi come ipot Art. 12 Articolo 12. Qualsiasi persona, nei cui confronti si svolga un'azione legale a causa di un Art. 13 Articolo 13. 1. Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la più ampia assistenza Art. 14 Articolo 14. 1. Ciascuno Stato contraente informerà il depositario circa le leggi ed i reg Art. 15 Articolo 15. Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della C Art. 16 Articolo 16. 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il deposi Art. 17 Articolo 17. 1. In caso di controversia fra due o più Stati contraenti circa l'interpretaz Art. 18 Articolo 18. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la s Art. 19 Articolo 19. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo Art. 20 Articolo 20. 1. Senza pregiudicare quanto disposto all'articolo 16, uno Stato contraente p Art. 21 Articolo 21. 1. Qualunque Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante Art. 22 Articolo 22. Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati: a) ogni firma de Art. 23 Articolo 23. Il testo originale della presente Convenzione, le cui traduzioni in arabo, ci Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360