Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti: "Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata". "Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463". L'articolo 5 è soppresso.
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