Art. 66

Art. 66

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In vigore dal 12 ago 1982
Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati, per l'anno 1982, in lire 6.684.000.000.000 si provvede: quanto a lire 1.250 miliardi, L. 13.170.960.000, L. 56.829.040.000, lire 10 miliardi e L. 5.350.000.000.000 mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4678, 6864, 8034 e 9001 (voce "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91" e voce "Fondo investimenti e occupazione") dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a L. 4.000.000.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali per il predetto anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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