Art. 62

Art. 62

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In vigore dal 12 ago 1982
È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per lo anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dall' della legge 1 luglio 1977, n. 403. Al riparto della somma di cui al precedente comma tra le regioni e le province autonome, provvede il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281. È autorizzata, altresì, la spesa di lire 50 miliardi, per l'anno 1982, per gli interventi previsti dal primo comma, lettere a), c), e d), dell' della legge 1° luglio 1977, n. 403.
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