Art. 54
54 / 67In vigore dal 12 ago 1982
Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovrà motivare le scelte adottate.
Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicherà alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.
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