Art. 48
48 / 67In vigore dal 12 ago 1982
Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successivo modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.
Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all' della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-48