Art. 47

Art. 47

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In vigore dal 12 ago 1982
Il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all' della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, in conto e fino alla concorrenza del valore di L. 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell' della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè di proprie quote di partecipazione nelle sezioni istituite presso la Banca nazionale del lavoro stessa. Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione il conferimento di cui al precedente comma non può superare il 30 per cento. Il valore delle quote di partecipazione da conferire sarà determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Banca nazionale del lavoro, uno di comune accordo dai primi due.
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