Art. 46

Art. 46

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In vigore dal 12 ago 1982
L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, è ripartita - ai sensi e per gli effetti di cui agli della citata legge n. 46 del 1982 - in ragione di lire 700 miliardi per il conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata, lire 500 miliardi per il conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e lire 100 miliardi per il conferimento al Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici. Fino alla adozione dei provvedimenti, delle direttive e degli altri adempimenti previsti nella legge di cui al precedente primo comma, e comunque non oltre la durata dell'esercizio finanziario in corso, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata è effettuata in base alle procedure vigenti al 1° febbraio 1982.
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