Art. 44

Art. 44

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In vigore dal 12 ago 1982
Gli enti, di cui all', primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
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